L’opera di riorganizzazione dell’Amministrazione finanziaria concretizzata dal legislatore delegato con il decreto legislativo n. 300/1999 che dal 01 gennaio 2001 ha conferito piena operatività alle Agenzie delle Entrare, delle Dogane, del Demanio e del Territorio 8quest’ultima ora incorporata nell’Agenzia delle Entrate), con ciò individuando, quanto all’Agenzia delle Entrate uno strumento operativo ma distinto dall’Amministrazione dello Stato ai fini del perseguimento delle proprie finalità, ed anzi “collegato” all’Amministrazione finanziaria mediante una convenzione pluriennale.
Questo nuovo modello organizzativo riverbera pertanto i propri effetti rispetto a TRE distinte problematiche. La prima: se si applichi o meno alle cause in cui sia parte l’Agenzia delle Entrare la regola del c.d. “foro erariale” ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente; la seconda: se l’Agenzia delle Entrate possa essere patrocinata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato; la terza: se l’Agenzia delle Entrate abbia o meno, attraverso i propri organi periferici, la capacità di stare in giudizio.
Nella disamina della prima problematica occorre preliminarmente osservare come in termini generali, il giudice territorialmente competente ai fini del radicamento di una controversia nella quale sia parte un’Amministrazione dello Stato sia individuato dall’art. 25 del Codice di Procedura Civile che designa, a norma delle leggi speciali e sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato , nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; qualora l’Amministrazione dello Stato sia convenuta, il distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda.
La norma, letta in combinato disposto con l’art. 6 del r.d. 30.10.1933 n. 1611, dispone che la competenza per le cause nelle quali è parte un’Amministrazione dello Stato, sia devoluta appunto al Tribunale od alla Corte d’Appello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ma la competenza del foro erariale è inderogabile? Sì e vale esclusivamente per le cause nelle quali sia parte un’Amministrazione dello Stato. Quid iuris nel caso in cui venisse radicata una controversia contro gli enti pubblici che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato, come ad esempio l’Agenzia delle Entrate od altre Agenzie governative? In questo caso la norma non si applicherebbe loro, salvo che vi sia un’esplicita previsione normativa.
Nella disamina della seconda problematica, relativa alla possibilità per l’Agenzia delle Entrate di essere patrocinata nelle cause dall’Avvocatura dello Stato, nulla vi osta potendo, a tale scopo, l’Agenzia delle Entrate stipulare una convenzione pluriennale, come in effetti è avvenuto, con l’Avvocatura dello Stato al fine di disciplinare compiutamente ogni aspetto relativo alla propria tutela in giudizio.
Il quadro così delineato, introduce la disamina della terza problematica relativa, vale a dire alla sussistenza o meno di una capacità degli organi periferici dell’Agenzia delle Entrate di stare o meno in giudizio. Sul punto, preme osservare come, precedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 300/1999, , l’assetto dell’amministrazione finanziaria fosse disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 1992 che limitava la legittimazione degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria ai soli giudizi davanti alle commissioni tributarie, ritenendosi pertanto che in difetto di speciale disciplina, dispiegasse nuovamente i propri effetti la statuizione dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933 che attribuiva al Ministero delle Finanze l’esclusiva legittimazione.
Viceversa, il nuovo ordinamento introdotto dal decreto legislativo n. 300/1999 induce a conclusioni ben diverse dal momento che agli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate è conferita la capacità di stare in giudizio in via concorrente ed alternativa al direttore dell’Agenzia secondo un modello simile alla preposizione institoria di cui si rinviene fondamento negli artt. 2203 e 2204 del Codice Civile, dal momento che tali uffici si vengono a configurare quali organi dell’Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza ai sensi ed agli effetti dell’art. 163 C.p.c. comma 2. Tale assetto della capacità di stare in giudizio degli organi periferici dell’Agenzia delle Entrate viene così chiarito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 3116/2006) ma anche, successivamente da un altro arresto della Suprema Corte (Cass. n.. 8703/2009) secondo la quale “la ricostruzione del rapporto tra l’Agenzia e l’ufficio periferico negli schemi della procura institoria, con conseguente imputabilità all’ente pubblico preponente dell’attività posta in essere dal secondo, impone di riconoscere, secondo le regole stabilite in via generale dal Codice di Procedura Civile, all’ufficio periferico la legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell’Ente, anche nel processo davanti al giudice ordinario per i rapporti sorti dagli atti compiuti da detto periferico”.
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