Diritto di famiglia
Lo Studio segue la propria clientela nelle cause di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di nullità e annullamento, di regolamentazione di convivenze (con o senza figli) con scritture private, di diritto minorile e nell’espletamento delle pratiche di adozione, di potestà e di tutela. Nella separazione ci si prefigge l’obiettivo di assicurare ai propri clienti una soluzione personalizzata che tenga conto di tutti gli aspetti della singola vicenda ricercando un punto di mediazione tra le situazioni in conflitto. Questo obiettivo diviene una priorità allorchè la coppia abbia dei figli per la cui serenità è necessario che tra i genitori si costruisca un rapporto “civile” ed equilibrato. Preferibilmente dunque si cerca di perseguire un accordo stragiudiziale che porti ad una separazione non conflittuale con il rischio di azioni legali future ed inevitabili costi per le parti.
Nel contesto dei procedimenti di soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del medesimo, in assenza od anche in presenza di figli minori o non autosufficienti, lo Studio presta la propria attività nei relativi procedimenti di negoziazione assistita, introdotti dalla legge 10 Novembre 2014 n. 162 che ha convertito n legge il decreto n. 132 del 12 settembre 2014. A tal fine, in caso di assenza di figli minori o non autosufficienti, nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia, l’accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, senza bisogno di omologazione giudiziale e purchè sia comunicato agli avvocati, da parte del Procuratore della Repubblica competente, un “nulla osta” atto a comprovare che non vi siano irregolarità: ciò al fine di procedere ai successivi adempimenti quali la trasmissione obbligatoria, entro 10 giorni, all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio è stato trascritto, di copia autenticata dell’accordo munito delle relative certificazioni di conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. Viceversa, nei procedimenti di negoziazione assistita previsti anche in presenza di figli minori o non autosufficienti (secondo la previsione introdotta dalla legge di conversione del d.l. n. 132), l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli lo autorizza.
In difetto, il Procuratore della Repubblica lo trasmetterà entro 5 giorni al Presidente del Tribunale il quale fisserà entro 30 giorni la comparizione delle parti avanti a sé.
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