Azioni risarcitorie derivanti da danno da circolazione stradale
Lo Studio si occupa di responsabilità civile nel campo dell’infortunistica stradale e del diritto delle assicurazioni. L’attività si prefigge l’obiettivo di tutelare i danneggiati rimasti coinvolti in incidenti stradali e gli assicurati che abbiano diritto a conseguire un indennizzo dal proprio assicuratore.
A tal fine si affrontano le seguenti casistiche: risarcimento danni tanatologici (mortali), risarcimento danni conseguenti a gravi lesioni permanenti, risarcimento danni da rimbalzo, ovvero patiti dai parenti della vittima, risarcimento danni conseguenti a lesioni permanenti di lieve entità (colpi di frusta), risarcimento danni conseguenti a incuria nella manutenzione delle strade (buche)
Lo Studio si avvale della collaborazione di medici legali e periti qualificati; non casualmente l’importanza di un corretto approccio medico legale è di particolare rilievo stante il tentativo, da parte delle compagnie, di ridurre ai minimi termini l’importanza delle lesioni subite dagli assicurati e, conseguentemente, di risarcire somme esigue. Durante un primo colloquio con il cliente viene analizzata la documentazione di cui dispone il cliente, sia al fine di verificare la responsabilità della controparte, sia in ordine alla prova ed alla quantificazione del danno. Particolare attenzione va data all’esame della documentazione diagnostica relativamente alle lesioni da distrazione del rachide cervicale (colpo di frusta), occorre infatti che dall’esame radiografico si possa constatare la verticalizzazione del rachide stesso. Di non minore rilevanza è anche l’esame clinico (quello visivo e manuale) effettuato dal medico specialista, ovvero un ortopedico o un fisiatra.
Allorchè i postumi dell’invalidità si siano stabilizzati, il cliente viene indirizzato presso uno dei medici legali fiduciari dello Studio al fine dell’accertamento del grado di invalidità. Dopo aver dunque collazionato l’indispensabile documentazione atta a comprovare la sussistenza del danno, si potrà agire per ottenerne la liquidazione. In caso di diniego della compagnia assicuratrice nel liquidare in modo soddisfacente il danno, dopo l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge tentativo di conciliazione previsto dalla legge, si agirà in giudizio per la tutela della clientela.
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