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RISARCIBILITA' DEL DANNO DA CADUTA SULLA PUBBLICA VIA

Il risarcimento del danno derivante da caduta in una buca sulla strada è una questione complessa che si inquadra principalmente nell'ambito della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, in particolare ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile (responsabilità per danno cagionato da cose in custodia) o, in via residuale, dell'articolo 2043 del Codice Civile (responsabilità extracontrattuale generale). La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha delineato principi chiari, sebbene con alcune sfumature e contrasti interpretativi che meritano di essere approfonditi.
1. La Responsabilità della Pubblica Amministrazione ex Art. 2051 c.c.
La norma di riferimento principale per la responsabilità della Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, ANAS, ecc.) per i danni derivanti da difetti di manutenzione delle strade è l'articolo 2051 c.c. Questa disposizione stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva o, più precisamente, presunta. Ciò significa che, una volta accertato il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada con la buca) e il danno subito dal terzo, il custode è ritenuto responsabile, a meno che non dimostri l'esistenza di un "caso fortuito" che abbia interrotto tale nesso causale.
Onere della prova del danneggiato:
Il danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento deve provare:
- L'esistenza della buca o del dissesto stradale .
- Il danno subito .
- Il nesso di causalità tra la buca e il danno. Non è sufficiente la mera presenza della buca, ma occorre dimostrare che la caduta e il conseguente danno siano stati effettivamente causati da quella specifica anomalia . Ad esempio, la Suprema Corte ha chiarito che "non v'è alcuna contraddizione tra l'ammettere che una buca vi fosse e l'escludere che la ricorrente vi sia caduta dentro, non essendo la presenza di una buca condizione sufficiente del danno, ed occorrendo invece che si provi che, data la buca, ci si è caduti dentro" .
- La qualità di custode dell'ente convenuto, dimostrando che la strada in questione rientra nella sua sfera di controllo e manutenzione.
2. Il Caso Fortuito come Esimente della Responsabilità del Custode
Il "caso fortuito" è l'unico elemento che può escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Esso consiste in un evento imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla sfera di controllo del custode, che interrompe il nesso causale tra la cosa e il danno.
La condotta del danneggiato come caso fortuito: il contrasto giurisprudenziale
Un punto cruciale e oggetto di un significativo dibattito giurisprudenziale riguarda la possibilità che la condotta dello stesso danneggiato possa integrare il caso fortuito, escludendo la responsabilità del custode. Su questo aspetto, si sono delineati due orientamenti principali:
a) Orientamento restrittivo (prevalente e più recente): Necessità di imprevedibilità ed eccezionalità della condotta
Secondo l'orientamento più recente e consolidato della Cassazione, in particolare della Terza Sezione Civile, la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito solo se presenta i caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
La mera disattenzione o negligenza del danneggiato non è sufficiente a integrare il caso fortuito. La Corte ha chiarito che "la eterogeneità tra i concetti di 'negligenza della vittima' e di 'imprevedibilità' della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode" Per l'esclusione della responsabilità, è necessario un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile.
In particolare, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale o sconnessione del marciapiede, la Cassazione ha affermato che "non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la buca possa determinare la caduta del passante) e imprevedibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca o, almeno, di segnalarla adeguatamente)". Pertanto, il "mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano". La condotta della vittima può dirsi imprevedibile "quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata".
b) Orientamento estensivo: La condotta colposa del danneggiato può integrare il caso fortuito
Un altro orientamento, riscontrabile in alcune pronunce (anche più recenti di altre Sezioni della Cassazione o di giudici di merito), tende a considerare la condotta colposa del danneggiato come idonea a integrare il caso fortuito e ad escludere la responsabilità del custode, anche a prescindere da una stretta imprevedibilità o eccezionalità della stessa, qualora tale condotta sia stata l'unica causa efficiente del danno .
Ad esempio, la Cassazione ha affermato che "il concorso colposo dunque esclude, secondo l'accertamento effettuato dalla corte di merito, la responsabilità del custode, a prescindere dalla imprevedibilità, in quanto incide sul nesso causale escludendolo". Analogamente, si è detto che "nella nozione di caso fortuito rientra altresì il concorso di colpa del danneggiato".
Questo orientamento si manifesta spesso nei casi in cui il pericolo (la buca) era oggettivamente visibile e facilmente evitabile con l'ordinaria diligenza del danneggiato. In tali situazioni, si ritiene che il comportamento imprudente del danneggiato abbia assunto un "impulso causale autonomo" o sia stato l'unica "causa efficiente" nella determinazione dell'evento dannoso, interrompendo così il nesso eziologico con la cosa in custodia.
Contrasto e riflessioni:
È evidente un contrasto tra l'orientamento restrittivo (che richiede imprevedibilità ed eccezionalità per il caso fortuito da condotta del danneggiato) e quello estensivo (che ammette il caso fortuito anche per una condotta meramente colposa e idonea a interrompere il nesso causale). Le pronunce più recenti e dettagliate della Terza Sezione (2020-2021) sembrano propendere per la prima interpretazione, più rigorosa nell'ammettere il caso fortuito. La Cassazione stessa ha rilevato una "riflessione nell'ambito della Terza Sezione, circa i limiti dell'art. 2051 c.c.", il che suggerisce un'attenzione a questa tematica.
3. Il Concorso di Colpa del Danneggiato ex Art. 1227 c.c.
Quando la condotta colposa del danneggiato non è tale da integrare il caso fortuito (cioè non è imprevedibile ed eccezionale), essa non esclude la responsabilità del custode, ma può comunque rilevare ai fini della liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 1227 c.c..
L'articolo 1227 c.c. prevede due ipotesi:
- Comma 1: Se il fatto colposo del creditore (danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Questa valutazione può essere operata d'ufficio dal giudice, in quanto costituisce una mera difesa e non un'eccezione in senso proprio.
- Comma 2: Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Questa ipotesi richiede, invece, un'espressa eccezione della controparte.
La distinzione tra caso fortuito e concorso di colpa è fondamentale: nel primo caso, la responsabilità del custode è esclusa del tutto; nel secondo, il risarcimento viene solo ridotto.
4. Fattori Rilevanti nella Valutazione Giudiziale
La decisione sulla risarcibilità del danno dipende dall'accertamento in fatto delle circostanze specifiche del sinistro. I giudici di merito valutano una serie di elementi per stabilire il nesso causale, l'eventuale caso fortuito e il concorso di colpa:
- Visibilità della buca: Le dimensioni della buca, la sua profondità, la presenza di illuminazione (diurna o notturna), le condizioni meteorologiche (pioggia che copre la buca) sono tutti fattori che incidono sulla percepibilità del pericolo. Se la buca è chiaramente visibile e distinguibile dal resto del manto stradale, la condotta del danneggiato che non la evita sarà valutata con maggiore severità.
- Conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato: Se il danneggiato conosceva il tratto di strada e le sue condizioni (ad esempio, perché lo frequentava abitualmente e sapeva della presenza di buche), ciò può incidere sulla valutazione della sua diligenza e prudenza.
- Diligenza e prudenza della vittima: Si valuta se il danneggiato abbia adottato le cautele normalmente esigibili in relazione alle circostanze. Ad esempio, la velocità di guida (per i veicoli), l'attenzione nel camminare, l'uso di mezzi di trasporto adeguati alle condizioni della strada. La "scarsa attenzione e imprudenza" o la "distrazione" del danneggiato possono essere determinanti.
- Caratteristiche della strada: La presenza di segnaletica, la tipologia di strada (urbana, extraurbana, a traffico intenso o meno), la presenza di transenne o altre delimitazioni.
È importante sottolineare che la valutazione di questi elementi è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
5. La Responsabilità ex Art. 2043 c.c. (in alternativa o concorso)
Sebbene la responsabilità per i danni da buche stradali sia prevalentemente inquadrata nell'art. 2051 c.c., in alcuni casi può essere invocato anche l'articolo 2043 c.c. (qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno).
L'applicazione dell'art. 2043 c.c. richiede la prova della colpa dell'ente custode (ad esempio, per omessa manutenzione o mancata segnalazione del pericolo) e l'esistenza di una "insidia o trabocchetto", intesa come una situazione di pericolo oggettivo non visibile e non prevedibile dal danneggiato con l'ordinaria diligenza . Tuttavia, la giurisprudenza tende a privilegiare l'art. 2051 c.c. per la sua natura di responsabilità presunta, che agevola l'onere probatorio del danneggiato. In ogni caso, i principi relativi alla condotta del danneggiato (caso fortuito o concorso di colpa) rimangono applicabili anche in un'azione ex art. 2043 c.c..
Conclusioni
In sintesi, il danno derivante da caduta in una buca sulla strada è risarcibile se il danneggiato riesce a provare il nesso causale tra la buca e il danno subito. La Pubblica Amministrazione, in quanto custode della strada, è presuntivamente responsabile. Per liberarsi da tale responsabilità, l'ente deve dimostrare il "caso fortuito".
Il punto più controverso e decisivo è se la condotta del danneggiato possa integrare il caso fortuito. L'orientamento più recente e autorevole della Cassazione (Sez. III) richiede che tale condotta sia non solo colposa, ma anche imprevedibile ed eccezionale per il custode, tale da interrompere il nesso causale. La mera disattenzione o negligenza del pedone non è sufficiente a escludere la responsabilità del custode, ma può comportare una riduzione del risarcimento per concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Tuttavia, è importante notare che alcune pronunce, anche recenti, continuano a interpretare più ampiamente il concetto di caso fortuito, ritenendo che la condotta colposa del danneggiato, specialmente se il pericolo era facilmente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, possa di per sé interrompere il nesso causale e condurre all'esclusione della responsabilità del custode.
Pertanto, la risarcibilità del danno dipende in larga misura dalla capacità del danneggiato di dimostrare il nesso causale e dalla valutazione giudiziale della sua condotta in relazione alla visibilità e prevedibilità del pericolo, nonché dalla specifica interpretazione che il giudice adotta in merito ai limiti del "caso fortuito" e del "concorso di colpa".