Legge ROCCELLA Art. 18 Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
L’art. 18 dispone che, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica.
Il Ministro della giustizia e l’Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all’emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni. L’emanazione del sopra citato decreto si ricollega a quanto stabilito dagli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater del codice di procedura penale, espressamente richiamati dalla disposizione in commento. Ai sensi dell’art. 165, quinto comma, c.p., come visto in precedenza, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per taluni delitti, specificamente individuati dalla norma. Si tratta, in particolare, del tentato omicidio (art. 575 c.p.) e dei delitti, consumati o tentati, di:
· maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
· lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
· violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.);
· atti sessuali con minorenne (art.600-quater c.p.);
· corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);
· violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
· atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
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