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Tra le varie misure che la legge 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto per favorire la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, quella di maggior portata innovativa è senza dubbio costituita dalla negoziazione assistita.  In sede di conversione del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, il Parlamento ha apportato una serie di correzioni che si prefiggono l’obiettivo di facilitare l’accesso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie prima dell’introduzione della causa di merito, ma anche a processo pendente.


Una prima novità è senza dubbio rappresentata dalla possibilità, ad istanza congiunta delle parti, di trasferire il contenzioso civile relativo a diritti disponibili (fatta eccezione per le materie del lavoro e del contenzioso previdenziale) in sede arbitrale.

Nelle controversie di valore non superiore a 50 mila euro in materia di responsabilità extracontrattuale, o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, qualora sia parte in causa una Pubblica Amministrazione il trasferimento è pressochè automatico con la richiesta formulata dalla parte privata, fatto salvo il dissenso della Pubblica Amministrazione che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

L’istanza potrà essere proposta per tutte le cause non assunte in decisione, pendenti in primo grado od in grado di appello. In questi casi il contenzioso proseguirà davanti Ad un collegio arbitrale, ovvero ad un arbitro unico per le controversie di valore inferiore a centomila euro, ove le parti lo decidano di comune accordo[1].

Il compenso dovuto agli arbitri è regolato dai parametri forensi, sino all’intervenuta adozione di un decreto del Ministro della Giustizia che preveda la riduzione dei parametri. L’obbligazione di pagamento graverà su ciascuna delle parti singolarmente. La norma rimanda infine al Titolo VIII del Libro IV del Codice Civile in ordine alle regole applicabili all’arbitrato che, stante i richiami agli effetti di sentenza che il lodo dovrà produrre, pare escludere la possibilità di ricorrere all’arbitrato irrituale.

La procedura arbitrale ha una durata massima di 120 giorni dall’accettazione del collegio, fatta salva la possibilità che gli arbitri chiedano che il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori 30 giorni

Il trasferimento della causa civile davanti agli arbitri non preclude, tuttavia, la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario originariamente competente qualora si tratti di a) trasmissione di causa pendente in grado di appello, qualora il lodo non venisse pronunciato nel termine di 120 giorni , di tal che sarà onere delle parti riassumere a pena di estinzione del processo, la causa nei successivi 60 giorni[2]; b9 entro 60 giorni dalla sentenza della Corte d’Appello che abbia dichiarato la nullità del lodo pronunciato entro il termine; c) o in ogni caso entro la scadenza di quello per la riassunzione.


La seconda novità di rilievo introdotta dalla norma riguarda la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati. La negoziazione può essere a) volontaria; b) obbligatoria; c) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,

La negoziazione assume le vesti di un accordo mediante il quale le parti concordano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia avvalendosi dei propri avvocati.

Le parti, nel comunicarsi l’invito a concludere la procedura o nello scambiarsi l’invito alla sottoscrizione della relativa convenzione producono sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale, impedendo o spirare della decadenza.

La durata massima della procedura, individuata dalle parti, non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, termine prorogabile ad intesa delle parti per ulteriori trenta giorni,

l’accordo di soluzione della lite deve essere redatto in forma scritta, sottoscritto dagli avvocati delle parti che ne garantiscono la conformità alle norme imperative, all’ordine pubblico e certificano l’autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti in loro presenza,. L’Accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca giudiziale senza necessità di alcun procedimento di omologazione giudiziaria. Qualora si dia corso all’esecuzione forzata dell’accordo, esso dovrà essere integralmente trascritto nell’atto di precetto.

Nel caso in cui con l’accordo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti assoggettati a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo dovrà essere autentica da un pubblico ufficiale all’uopo autorizzato. Definite le caratteristiche generali della negoziazione assistita, occorre ora entrare nel merito delle single tipologie di negoziazione previste.

La negoziazione volontaria presuppone la stipulazione tra le parti di una apposita convenzione. Oggetto di tale negoziazione possono essere solo i diritti disponibili con l’eccezione della materia del lavoro, la convenzione deve prevedere che la procedura di negoziazione non sia inferiore a 30 giorni e non superiore a tre mesi (pur prorogabili di ulteriori 30 giorni). La convenzione deve essere stipulata con l’assistenza degli avvocati he certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte dalla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

Qualora non sia stata stipulata tra le parti una convenzione, sarà in ogni caso possibile attivare il procedimento di negoziazione assistita volontaria, semplicemente aderendo all’invito a stipulare la convenzione formulato da una delle parti all’altra. L’invito, in questo caso, dovrà contenere, l’oggetto della controversia e l’avvertimento secondo il quale la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione od il rifiuto potranno essere valutati dal giudice ai fini delle spese di giustizia. La formulazione dell’invito consente l’interruzione della prescrizione gli effetti della decadenza.

La negoziazione obbligatoria costituisce invece condizione di procedibilità per una serie di materie. L’eccezione di difetto di procedibilità può essere sollevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza,. Il giudice assegnerà pertanto alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito e l’udienza successiva non prima di un mese. Dall’esperimento della procedura non discendono circostanze atte a precludere la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La negoziazione obbligatoria è prevista, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti ,m senza limiti di valore, nonché per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro[3].


Altra novità introdotta dalla normativa riguarda la negoziazione assistita da un avvocato per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio di modifica delle condizioni della separazione o il divorzio in assenza di figli minori o non autosufficienti.

La convenzione tra le parti, necessaria ad avviare il procedimento di negoziazione assistita in questa delicata materia, viene redatta nei rispetto dei requisiti generali previsti dall’art. 2 del decreto legge, in relazione alla forma, alla durata, agli obblighi di informativa.

L’accordo concluso tra le parti esplica i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni della separazione e di divorzio, senza necessità di omologazione giudiziale.

In sede di conversione del decreto legge è stata inserita la previsione secondo la quale il Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente debba comunicare agli avvocati un nullaosta ove non ravvisi irregolarità. Tale presupposto diviene conditio sine qua non per poter poi procedere alla obbligatoria trasmissione nel termine di dieci giorni all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, di copia autenticata dell’accordo di negoziazione munito delle relative certificazioni dell’autografia della sottoscrizioni e della conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. Preme evidenziare come la norma non abbia previsto un termine entro il quale il PM dovrà comunicare il relativo nullaosta, di tal che questa lacuna potrebbe di fatto procrastinare i termini entro i quali procedere alla rapida trascrizione dell’accordo nei registri dello stato civile, in parte vanificando anche quegli obiettivi di celerità che le parti hanno inteso perseguire attraverso il ricorso al procedimento di negoziazione assistita. Una seconda considerazione riguarda il fatto che tale nulla osta di regolarità non sia richiesto rispetto agli analoghi accordi conclusi tra le parti in presenza del Sindaco, al quale peraltro la legge non conferisce alcun potere di controllo o di intervento sull’accordo delle parti. In quest’ultimo caso, l’accordo verrebbe concluso tra le parti senza la necessaria assistenza tecnica di un avvocato e, in difetto di un controllo di regolarità previsto invece per la negoziazione assistita propriamente detta, vi è il forte rischio che nonostante eventuali irregolarità l’accordo così raggiunto possa ugualmente essere trascritto.


Da ultimo, il legislatore ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in presenza di figli minori o non autosufficienti .

A seguito della conversione del decreto legge, si è ritenuto di estendere l’istituto della negoziazione assistita anche in presenza di figli minori o non autosufficienti . in questi caso, l’accordo raggiunto tra le parti dovrà essere trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli lo autorizza, in caso contrario il Procuratore della Repubblica lo trasmette entro cinque giorni al presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni , la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. L’avvocato autentica copia dell’accordo autorizzato e la trasmette nel termine di dieci giorni dall’autorizzazione all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto. L’accordo autorizzato produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione.


Ai fini dell’attuazione dell’istituto della negoziazione assistita nelle procedure di separazione o di divorzio, in attuazione della legge 162/2014 la Procura della Repubblica di Verbania ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania hanno stipulato in data 05 febbraio 2015 un protocollo di intesa che così prevede:

L’accordo di cui all’art. 6 comma 1 legge 162/2014 dovrà essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. 

Gli avvocati nell’accordo, come previsto dall’art. 6 comma 3 della legge n. 162/2014 dovranno dare atto: a) di aver tentato di conciliare le parti; b) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; c) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma d, legge 162/014, dovranno certificare l’autenticità delle firme de la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico. 

Unitamente all’accordo dovrà essere depositata presso la Procura della Repubblica una scheda redatta su fac simile quale richiesta di nulla osta ad autorizzazione, nonché i seguenti documenti: 

in caso di separazionea) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio che rilascerà il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio; b) stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi. 

In caso di divorzioa) estratto per copia integrale dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune ove il matrimonio è stato celebrato; b) stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi; c) copia autentica del provvedimento di separazione che potrà essere o un verbale di separazione con decreto di omologa, oppure copia autentica della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato unitamente a copia autenticata del verbale di udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, oppure copia autentica dell’accordo di separazione oggetto di negoziazione assistita, oppure copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’ufficiale di stato civile. 

In caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio: a) stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;  b) se la modifica riguarda le condizioni di separazione copia autentica del provvedimento di separazione che potrà essere verbale di separazione consensuale con decreto di omologa oppure copia autentica della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato oppure copia autentica dell’accordo di separazione oggetto di negoziazione assistita, oppure copia autentica dell’accordo di separazione concluso e certificato dall’ufficiale di stato civile. 

Se le modifica le condizioni di divorzio copia autentica del provvedimento di divorzio che potrà essere copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia autentica dell’accordo di divorzio oggetto di negoziazione assistita, oppure copia autentica dell’accordo di divorzio concluso e certificato dall’ufficiale di stato civile. 

In tutti i procedimenti, siano essi di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni, l’accordo dovrà contenere la disciplina dell’affidamento dei figli minori (che dovrà essere generalmente condiviso salvo eccezioni che dovranno essere documentate e motivate); inoltre l’accordo dovrà contenere l’indicazione del contributo al mantenimento del o dei minori.

In caso di presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave dovrà essere prodotta la dichiarazione dei redditi di ciascuno dei coniugi relativa agli ultimi tre anni ed una illustrazione sintetica della situazione reddituale e degli immobili in proprietà; mentre nel caso di presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave dovrà essere prodotta la certificazione sanitaria comprovante l’incapacità o l’handicap grave. 

L’accordo, contenete le sottoscrizioni in originale delle parti e degli avvocati, unitamente alla scheda riassuntiva ed ai documenti necessari dovrà essere depositato presso la Segreteria del Procuratore della Repubblica. 

Nulla osta o l’autorizzazione all’accordo saranno comunicati dalla Procura della Repubblica agli indirizzi pec degli avvocati indicati nella scheda riassuntiva depositata con l’accordo; l’originale rimarrà depositato agli atti della Procura ed annotato in apposito registro di comodo; 

Dalla data di ricevimento della pec, contenente anche il provvedimento integrale del Procuratore della Repubblica decorrerà per gli avvocati il termine di dieci giorni di cui all’art. 6 comma 3 della legge n. 162/2014 per la trasmissione dell’accordo all’ufficiale di stato civile. 









NOTE

[1] Gli arbitri possono essere avvocati nominati dalle parti congiuntamente ovvero dal Presidente del Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’ufficio giudiziario competente per la causa, tra quanti, prima della trasmissione del fascicolo hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. Per rivestire il ruolo di arbitri gli avvocati devono avere un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 5 anni e non devono aver riportato condanne disciplinari definitive comportanti la sospensione dall’Albo, nei 5 anni prece denti,

[2] in tal caso passerà in giudicato la sentenza pronunciata in primo grado salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

[3] La norma deve tuttavia essere coordinata con altre disposizioni speciali . con riferimento alle azioni di condanna, il comma 1 fa salve le previsioni del D. lgs. n. 28/2010 che si riferisce alle materie nelle quali deve essere esperito il procedimento di mediazione.. la stessa norma esclude inoltre le controversie relative alle obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, l’esperimento della negoziazione non è necessario nei procedimenti per ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata , nei procedimenti n camera di consiglio e nell’azione civile esercitata nel processo penale.


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