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Numerosi sono gli interventi della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in una materia nella quale il contenzioso derivante dall’impugnazione dei relativi verbali è elevatissimo.


Il contenzioso trae per lo più origine dalle problematiche connesse alla taratura ed all’idoneità tecnica di tali apparecchiature in quanto, in difetto di alcuni specifici requisiti, le multe non sono valide.


In generale gli autovelox devono essere: a) omologati dal Ministero dei Trasporti; b) segnalati in modo evidente agli automobilisti; c) segnalati anche se sono autovelox mobili in dotazione ad una pattuglia; d) tarati e verificati; e) riconoscibili anche di notte; f) utilizzati solo dagli organi che svolgono funzioni di polizia stradale.


Le segnalazioni devono essere posizionate in modo da permettere all’automobilista di rallentare, e i segnali devono trovarsi ad almeno 400 metri prima dall’autovelox. Questa è la distanza per chi viaggia in autostrada: devono rispettare gli 80 metri sulle strade urbane, i 250 metri sulle extraurbane e i 150 sulle extraurbane secondarie.


in tema di segnalazione dello strumento di rilevazione della velocità, ci sono diverse sentenze che danno ragione agli automobilisti: gli autovelox devono essere ben visibili grazie anche ad una segnaletica posizionata correttamente.


La Suprema Corte però, con la sentenza n. 10199 del 30/04/13, ha stabilito che è valida la multa fatta con l’autovelox installato sulla volante della polizia (modello ProVida) anche se la presenza dell’apparecchio non è segnalata.


Inoltre il Ministero dei Trasporti ha da poco dato il via libera (parere 2071 del 6 maggio 2015) all’autovelox per il controllo dinamico della circolazione che non ha bisogno di segnalazione. Questo significa che la Polizia potrà utilizzare, senza preavviso, un autovelox installato a bordo e fotografare le targhe delle auto che superano il limite di velocità. La nota ministeriale specifica che le foto dovranno garantire la privacy dei passeggeri e del guidatore, soprattutto per quanto riguarda gli scatti frontali.


Le ultime sentenze della Cassazione, infatti, definiscono meglio il quadro delle tutele per gli automobilisti.


Così, per esempio, se il dovere di segnalare in anticipo il dispositivo elettronico è uno dei punti ormai acclarati dalla giurisprudenza, per la prima volta, è stato riconosciuto un uguale obbligo informativo anche a beneficio di chi proviene da strade laterali. Infatti la Suprema Corte con una recente sentenza, ha riconosciuto le ragioni del guidatore in quanto il cartello segnaletico era apposto unicamente sulla strada principale e non anche sulla provinciale che più avanti l'intersecava.


Con un'altra recente pronuncia, invece, la Suprema Corte ha annullato una multa in quanto dal verbale non emergeva la presenza dell'agente di polizia municipale nella fase di "elaborazione dell'accertamento", avendo il comune interamente esternalizzato la gestione del servizio.


Altro aspetto sul quale la Suprema Corte ha avuto modo di soffermarsi[1] riguarda la segnalazione del dispositivo: a tal fine secondo la Suprema Corte non è sufficiente la segnalazione in anticipo della presenza del dispositivo quando fra il cartello e l'autovelox vi siano degli incroci con altre strade: infatti, in tal caso il soggetto che si immette sulla strada "controllata" può correttamente sostenere di non essere stato informato. A tal fine la Suprema Corte ha riconosciuto le ragioni dell’automobilista che lamentava, dopo essersi immesso sulla statale, "di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox"; per i giudici: "In siffatto contesto, non sarebbe stato, dunque, sufficiente, accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece, in coerenza alle finalità perseguite dalla legge: la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa". Non solo ma "il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione facente fede al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull'amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria".


Sull’indicazione del cartello nel verbale, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante autovelox, non sia indicato che la presenza dell'apparecchio era stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso "sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l'esistenza"[2].


L'"elaborazione" della sanzione va fatta dai vigili: dal verbale di accertamento deve emergere adeguatamente che il rilevamento della sanzione è stato fatto da "un agente preposto al servizio di polizia"; ove ciò non risultasse specificamente il verbale è nullo[3]. Si tratta di un caso nel quale il comune aveva esternalizzato l'intera gestione a una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale. Così facendo, però, risultava "indimostrata" l'esistenza di quell'elemento "di certezza e legalità" che "solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino". Sul Comune, dunque, incombeva l'onere - non assolto - di provare che la presenza del privato era limitata alla fase di installazione ed impostazione degli apparecchi; mentre la gestione degli stessi era "rimasta riservata ai pubblici ufficiali e che comunque il ruolo degli operatori tecnici fosse sempre "subordinato a quello dei vigili urbani".


Nelle aree urbane i rilevamenti solo su strade ad “alto scorrimento” : secondo l'articolo 4 della legge 168/2002 che disciplina i controlli di velocità da "remoto", questi sono sempre possibili sulle strade "extraurbane principali" ma non sulle strade "urbane ordinarie", mentre per quelle "extraurbane ordinarie" e per quelle "urbane di scorrimento" occorre l'autorizzazione del prefetto. L'autorità di governo può, dunque, autorizzare gli autovelox sulla base di alcuni elementi quali: la pericolosità, il traffico o la difficoltà di fermare il veicolo.


Di fronte all’avvenuta installazione da parte di alcuni Comuni su strade prive delle caratteristiche previste dalla legge, l’inevitabile ricorso avverso tali verbali ha portato la Suprema Corte all’annullamento degli stessi dal momento che i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria sui quali autorizzare le postazioni fisse "trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02"[4].


L'omologazione dell'apparecchio non "scade" mai: il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; secondo la Suprema Corte[5] "nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature".


Non vi è obbligo di taratura periodica dell’autovelox: l'attendibilità degli accertamenti effettuati non può ritenersi inficiata dalla assenza di controlli periodici. L’'efficacia probatoria permane sino a che non risulti accertato, in quanto dedotto ed espressamente provato, il mal funzionamento dello strumento, o il difetto di costruzione, installazione; anzi “il sistema nazionale di taratura di cui alla L. n. 273/1991 non si applica alle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità fissati dal codice della strada, le quali, invece, sono soggette esclusivamente ad una verifica di perfetta funzionalità (omologazione) da parte del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Tale verifica, peraltro, è indispensabile solo in relazione al "modello" di apparecchio e non deve essere effettuata di volta in volta sul singolo esemplare[6]. Il verbale fa quindi piena prova della sussistenza della violazione anche quando i dati relativi all’omologazione riportati non si riferiscano specificamente all’apparecchio utilizzato ed a prescindere dal rispetto della taratura periodica[7].


Non vi è necessità di contestazione immediata: l’'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti; l'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'"autovelox", invece, "rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, né[8] sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti".




 

NOTE

[1] Cass. ordinanza 680/2011

[2] Cass. ordinanza 680/2011

[3] Cass. sentenza 05.05.2011 n. 7785

[4] Cass. sentenza 7872/2011

[5] Cass. sentenza 17361/2008

[6] Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496.

[7] Cass. sentenza 22207/2010

[8] Cass. sentenza 9308/2007

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