L’art. 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.
L'articolo 387-bis del codice penale, introdotto dall'art. 4 della legge n. 69 del 2019 (c.d. “codice rosso”), prevede il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.), nonché della violazione dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria, su autorizzazione del PM (art. 384-bis c.p.p.).
Il delitto, che può essere consumato con condotte tra loro alternative, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per lo stesso delitto, l’art. 380, comma 2, lettera l-ter), c.p.p., come modificato dall’art. 2, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza.
L'introduzione di questa fattispecie incriminatrice ottempera a un obbligo sovranazionale derivante dall'art. 53 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la c.d. “Convenzione di Istanbul”.
Più nel dettaglio, la lettera a) del comma 1:
1) modifica la pena prevista dall'articolo 387-bis per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (attualmente della reclusione da sei mesi a tre anni) aumentando il massimo edittale a tre anni e sei mesi;
2) introduce un ulteriore comma all'articolo 387-bis c.p. al fine di rendere applicabile la disciplina ivi contemplata ai casi di violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all’art. 342-ter, primo comma, del codice civile emessi dal giudice in sede civile ovvero alla violazione di un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente” (art. 342-bis c.c.).
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