L’art. 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.
In particolare, la norma aggiunge un ulteriore comma all’articolo 127 disp.att. c.p.p., con il quale si impone al procuratore generale presso la Corte di appello l’obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’articolo 362-bis c.p.p. e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
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