Legge ROCCELLA Art. 7 Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
L’art. 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che il PM debba richiedere l’applicazione della misura entro trenta giorni dall’iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria.
Più nel dettaglio l’articolo introduce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 362-bis recante misure urgenti di protezione della persona offesa. La nuova disposizione (comma 1) prevede che nei casi in cui si procede per i seguenti delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti:
· tentato omicidio (art. 575 c.p.);
· costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);
· maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
· lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);
· pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
· deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);
· interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);
· violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.);
· violenza privata (art. 610 c.p.) · minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.)
· atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
· diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612- ter c.p.)
· stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.)
il PM, effettuate le indagini ritenute necessarie, è tenuto a valutare, entro trenta giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari. Nel caso in cui il PM non ravvisi i presupposti per richiedere l’applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari (comma 2).
La disposizione (comma 3, dell’articolo 362-bis) introduce altresì un ulteriore termine - entro venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria - entro il quale il giudice deve provvedere in ordine alla richiesta di applicazione di una misura cautelare.
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