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Legge ROCCELLA Art. 10 Arresto in flagranza differita

L’art. 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382- bis) al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. L'articolo 382 c.p.p. descrive lo stato di flagranza in chi viene colto nell'atto di commettere il reato, mentre attribuisce lo stato di quasi flagranza in chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia compiuto il reato immediatamente prima.


Ai fini dell'arresto vi è equivalenza normativa tra flagranza e quasi flagranza. La flagranza «differita», istituto introdotto nell’ordinamento dal d.l. n. 28 del 2003 per contrastare il fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive e calcistiche e disciplinato dall’art. 8, comma 1-ter, della legge n. 401 del 1989, prevede che nei casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro 48 ore dal fatto. L'arresto è, inoltre, consentito in caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. “daspo”).


Successivamente, il decreto-legge n. 14 del 2017 (art. 10, comma 6-quater) e il decreto-legge n. 130 del 2020 (art. 6) hanno esteso la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza differita rispettivamente ai casi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, e ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR o hotspot) o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS).


Più nel dettaglio, il comma unico dell'articolo in commento, mediante l’inserimento nel codice di procedura penale dell’articolo 382-bis, prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).


L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione dell’autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Occorre precisare che l'arresto in flagranza differita risulterebbe consentito, in ragione della modifica apportata all'articolo 387-bis c.p. dall'articolo 9, anche nei casi di violazione degli ordini di protezione o di analoghi provvedimenti adottati in sede civile.


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