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Legge ROCCELLA Art. 11 Disposizioni in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare

L’art. 11 interviene in materia di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Più nel dettaglio l’articolo aggiunge cinque ulteriori commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) all’articolo 384-bis c.p.p., il quale disciplina la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.


L’art. 384-bis c.p.p. regola un’autonoma misura precautelare per i reati commessi in ambito familiare. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare, della persona che sia colta in flagranza di uno dei delitti indicati dall’art. 282-bis comma 6, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.


Per procedere occorre la previa autorizzazione del PM, che può essere resa per iscritto o anche oralmente. Le condizioni affinché sia possibile proseguire all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare sono due: la flagranza e i fondati motivi, per ritenere possibile la reiterazione della condotta ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità psicofisica della persona offesa. Sul piano procedimentale la disposizione fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a quella già prevista dal codice di rito in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto: ergo, occorre che entro quarantotto ore dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento il pubblico ministero ne richieda la convalida al giudice per le indagini preliminari e che entro le successive quarantotto ore il giudice, pronunciandosi sulla convalida, disponga l'applicazione della misura in conformità alla richiesta del pubblico ministero.


Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 384-bis c.p.p. prevede che, fermo quanto disposto dall'articolo 384 (in tema di fermo dell’indiziato), anche fuori dei casi di flagranza, il PM dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387- bis c.p.):

a)    maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);

b)   lesioni (art. 582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma;

c)    atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

d)   o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.


Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l’allontanamento urgente il PM ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari - competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito – il quale entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore (commi 2-ter e 2-quater). Ai sensi del comma 2-quinquies il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace in caso di mancata osservanza da parte del PM delle prescrizioni di cui al comma 2-ter. Il comma 2-sexies fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti c.p.p. in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto.



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