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Legge "ROCCELLA" Art. 3 Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e di trattazione delle udienze

 L’art. 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; di interruzione di gravidanza non consensuale; di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto. A tal fine, la disposizione modifica la lett. a-bis) del comma 1 dell’articolo 132-bis delle disp. att. e trans. c.p.p. in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi[1].


Con successivi interventi sono state poi inserite nella norma le seguenti nuove previsioni in tema di priorità assoluta, sempre e solo per formazione dei ruoli d’udienza e trattazione dei processi da assicurarsi: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del codice penale» (lettera inserita dall’art. 2 co. 2 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, conv. con modifiche nella L. 15 ottobre 2013, n. 119); 7 «a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale» (lettera inserita dall’art. 9 della l. 26 aprile 2019 n. 36); «f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis del codice penale» (lettera aggiunta dall’art. 1 co. 74 della l. 23 giugno 2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017); «f-ter) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all’art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 e successive modificazioni» (lettera aggiunta dall’art. 30, co. 2, lett. c, della l. 17 ottobre 2017 n. 161).

 

Il disegno di legge riscrive la lett. a-bis) per assicurare priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione anche ai processi relativi ai seguenti reati:

a)   violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);

b)   costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.);

c)   lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.);

d)   deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.);

e)   interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.);

f)     diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);

g)   stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto (art. 613, terzo comma, c.p.).



NOTE

Servizio Studi del Senato della Repubblica. A.S. 923 e connessi
 
[1] La lett. a-bis), nella sua formulazione vigente, riconosce priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione ai processi relativi ai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.) violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.).  In generale, con l’art. 132-bis, disp. att. c.p.p. – introdotto con d.l. 24 novembre 2000 n. 341 (conv. con modifiche con la l. 19 gennaio 2001 n. 4) e poi sostituito con il cd. “decreto sicurezza”, cioè il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. con modifiche in L. 24 luglio 2008 n. 125) – è stata progressivamente assicurata (anche attraverso ulteriori e successive modifiche) nella «formazione dei ruoli di udienza» e nella «trattazione dei processi» la «priorità assoluta» ai seguenti processi (elencati nel co. 1), con dovere per i dirigenti degli uffici giudiziari di adottare i provvedimenti organizzativi necessari per assicurarne la conseguente rapida definizione (co.2). L’originaria formulazione della norma prevedeva che: «1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta: a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica; b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede; d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto.


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