L’art. 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), da un lato, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali - attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) - anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale[1].
Più nel dettaglio il comma 1, lett. a), modifica il comma 1, lettera i-ter, dell'art. 4 del citato codice antimafia estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati - di omicidio (art.575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). Il medesimo comma, lett. b, n. 1, novellando l'articolo 6, comma 3-bis, del codice antimafia, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di modalità di controllo elettronico ex art. 275-bis c.p.p., richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi.
La lett. b), n. 2, introduce nel codice antimafia una disposizione volta a prevedere che la misura della sorveglianza speciale sia applicata, nei casi di cui alla lett. a), con le modalità di controllo elettronico ex art. 275-bis c.p.p. (cd. "braccialetto elettronico"), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, e che, nel caso di diniego del consenso, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e sia altresì imposto, salvo diversa valutazione, l’obbligo o il divieto di soggiorno. Nel caso di manomissione degli strumenti di controllo la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni. Nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico il tribunale prescrive l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l’obbligo o il divieto di soggiorno.
La lett. c) interviene sull'art. 8, c. 5, del codice antimafia, al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di cui all’art. 4, comma 1, lett. i-ter (vedi supra) imponga il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.
La lett. d) interviene sull'articolo 9, c. 2, del codice antimafia, in materia di provvedimenti d'urgenza adottabili dal presidente del tribunale in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, al fine di prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di cui all’art. 4, comma 1, lett. i-ter (vedi supra) che il presidente del tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (il tribunale può disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro). Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. braccialetto elettronico ex articolo 275-bis c.p.p. ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica.
Nel caso di diniego del consenso o di non fattibilità tecnica il tribunale impone, in via provvisoria, l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale. Quando i luoghi che il soggetto non dovrebbe frequentare sono luoghi di lavoro o vi sono comprovate esigenze che ne giustifichino la frequentazione, il presidente del tribunale prescrive le modalità con cui tale frequentazione debba avvenire e può imporre ulteriori limitazioni.
La lett. e), infine, interviene sull'art. 75-bis del codice antimafia, prevedendo, nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (si tratta di disposizioni analoghe a quelle previste dal vigente art. 75, c. 2, per la violazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno disposti in via definitiva). Il comma 2 modifica l’art. 3, comma 3, del DL 93/2013, al fine di prevedere che l’analisi criminologica sulla violenza di genere, ivi prevista, elaborata annualmente dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, comprenda anche il monitoraggio sulla fattibilità tecnica degli strumenti elettronici di controllo a distanza.
NOTE
Servizio Studi del Senato della Repubblica A.S. 923 e connessi
[1] Con riguardo ai reati di violenza di genere e domestica, il codice antimafia prevede che possano essere applicate misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). La legge n. 69 del 2019 (c.d. legge sul codice rosso) ha inserito il delitto di cui all'articolo 572 c.p. nell'elenco dei reati che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, onde la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale. La sorveglianza speciale costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 6 del Codice antimafia tale misura può essere applicata alle persone indicate all'articolo 4 del Codice antimafia, quando siano pericolose per la pubblica sicurezza.
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