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Dal Senato un "si" unanime al DDL "ROCCELLA" per nuove misure di contrasto alla violenza contro le donne

Nella settimana che vede coincidere la giornata contro la violenza sulle donne in un contesto di nuovi ed efferati crimini contro le donne, il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge presentato lo scorso Aprile dal Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Si tratta di un insieme di numerose disposizioni che intervengono nel modificare la disciplina sostanziale attualmente vigente attraverso l’adozione di nuove misure di contrasto. In considerazione della particolare complessità dell’intervento legislativo pare opportuno predisporre una scheda separata per ciascun articolo.


Art. 1 – Rafforzamento delle misure di ammonimento ed informazione alle vittime

L’art. 1 si prefigge di rafforzare le misure in tema di ammonimento ed informazione alle vittime. A tal fine viene modificato l’art. 3 del decreto-legge 93/2013[1].

La lett. a) del comma 1 estende l'applicabilità della misura di prevenzione dell'ammonimento d’ufficio del questore anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati - consumati o tentati – di:

a)   violenza privata (art. 610 c.p.);

b)   minaccia aggravata (art. 612, secondo comma, c.p.);

c)   atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

d)   diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il c.d. revenge porn (art. 612-ter c.p.);

e)   violazione di domicilio (art. 614 c.p.);

f)     danneggiamento (art. 635 c.p.).


La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica[2].

La lett. b) modifica il comma 5 del citato art. 3 del DL 93/2013, relativo alle misure a sostegno delle vittime di condotte di violenza domestica o sessuale, estendendone l'ambito di applicazione anche ai casi di:

a)   violenza privata (610 c.p.);

b)   minacce aggravate (art. 612, secondo comma, c.p.);

c)   violazione di domicilio (art. 614 c.p.);

d)   danneggiamento (art.635 c.p.).


Le misure di cui è esteso l'ambito di applicazione consistono nell'obbligo - da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta.  La lett. c) aggiunge i commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies al medesimo art. 3 del DL 93/2013.  In particolare, il comma 5-ter è volto a prevedere che la misura di prevenzione in esame possa essere revocata su istanza dell'ammonito non prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.


Il comma 5-quater prevede un aumento di pena (fino a 1/3) per i reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 610 (violenza privata), 612, secondo comma, (minaccia grave), 614 (violazione di domicilio), 635 (danneggiamento) c.p., 612-bis (atti persecutori) e 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, c.d. "revenge porn") se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. La norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.  Il comma 5-quinquiesintroduce la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela qualora commessi – nell'ambito di violenza domestica - da soggetto già ammonito.


Sono richiamati nello specifico i delitti di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali semplici (art. 582, primo comma, c.p.; il reato di lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell'art. 582. c.p. è già procedibile d'ufficio), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia grave (art. 612, secondo comma, prima ipotesi1, c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.)2, danneggiamento (art. 635 c.p.). Anche in questo caso, si precisa espressamente che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento. Il comma 2 inserisce un nuovo articolo dopo l'art. 3 del DL 93/2013 (art. 3.1), nel quale si stabilisce che l’organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l’esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il pericolo di reiterazione delle condotte, ne dia comunicazione al prefetto affinché questi possa adottare, a tutela della persona offesa, misure di vigilanza dinamica. Tali misure, che sono soggette a revisione trimestrale, sono adottate sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2002[3].

 

Il comma 3 modifica il decreto-legge n. 11 del 2009. In particolare, il comma 3 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'ammonimento di cui all'art. 8 del DL 11/2009, attualmente previsto per i fatti riconducibili al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), anche ai casi in cui i fatti riferiti siano riconducibili alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p., cd. “revenge porn”).


Intervenendo sui commi 3 e 4 sempre dell'articolo 8 del decreto legge n. 11 del 2009 si prevede, da un lato, un aumento della pena per i medesimi reati quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento e, dall'altro, la procedibilità d'ufficio per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento.


Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, la modifica del comma 1 dell'articolo 11 del DL 11/2009 (lett. b), il quale prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di fornire informazioni alle vittime di una serie di reati sui centri antiviolenza presenti sul territorio provvedendo a metterle in contatto con gli stessi. La disposizione in commento amplia l'ambito oggettivo di applicazione estendendolo anche ai reati di: tentato omicidio (art. 575), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies), diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (art. 612-ter).  


NOTE

XIX LEGISLATURA - Dossier Servizio Studi del Senato della Repubblica. A.S. n. 923 e connessi

[1] L’art. 3 del DL 93/2013 ha introdotto specifiche misure di prevenzione per condotte di violenza domestica. In particolare il comma 1 dell'articolo 3 prevede che nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato – in forma non anonima- un fatto che debba ritenersi riconducibile all'art. 582, secondo comma, c.p. (lesioni personali punibili a querela della persona offesa) ovvero all’art. 581 (percosse, anch’esse punibili a querela), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, possa procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini dell’applicazione della norma sull’ammonimento, sempre il comma 1 specifica che per “violenza domestica” si intendono gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

[2]Al riguardo occorre ricordare che per il reato di atti persecutori l’ammonimento è già previsto ai sensi dell’art. 8 del DL 11/2009. A differenza dell’art. 3 del DL 93/2013 la richiesta dell’ammonimento al questore deve essere formulata dalla parte offesa “fino a quando non è stata presentata la querela”. Con l’intervento legislativo in esame, in relazione allo stesso reato di atti persecutori il questore potrebbe procedere “d’ufficio” all’ammonimento nel caso in cui il reato sia riconducibile ad un contesto di violenza domestica, ovvero dover attendere la denuncia della parte offesa in tutti gli altri casi.

Con riguardo agli introducendi reati appare opportuno segnalare peraltro come alcuni, laddove ricorrano determinate circostanze, siano procedibili d’ufficio. In questi casi è evidente che il questore non possa limitarsi ad applicare la misura dell’ammonimento, ma sia tenuto anche a comunicare la notizia di reato.

[3] L'art. 362, comma 1-ter, c.p.p., sull'obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (cd. "codice rosso") richiama i seguenti delitti: tentato omicidio (art. 575 c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale (art. 609-bis e 609-ter c.p.); atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); lesione personale (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle forme aggravate.

XIX LEGISLATURA - Servizio Studi del Senato della Repubblica

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