L’articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
L’articolo 4, comma 1, prevede che nei casi
a) di violenza sessuale anche di gruppo;
b) atti sessuali con minorenne;
c) corruzione di minorenne (artt. 609-bis e ss. c.p.);
d) atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
deve essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi volti ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza ovvero determinare l’aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati (art. 272-325 c.p.p.).
Possono essere adottate dall’autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale, e limitano la libertà personale ovvero la disponibilità di beni. Le misure cautelari si suddividono in: misure cautelari personali e reali. Le misure cautelari personali si distinguono in coercitive e interdittive. Occorre rammentare che l’art. 132-bis disp.att. c.p.p. al comma 1, lett. d) riconosce priorità assoluta anche ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto a misura cautelare personale. Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
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