L’art. 13 deroga alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché in tema di conversione dell’arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.
Si ricorda che le misure cautelari personali coercitive si distinguono in:
· misure custodiali che comportano la soppressione della libertà fisica, dovendo l’interessato restare ristretto in un istituto carcerario, in un presidio ospedaliero o in una privata dimora. Rientrano in questa categoria: la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.), gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.); la custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p.);
· misure non custodiali che implicano la limitazione, ma non la soppressione della libertà di movimento. L’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) rientrano proprio in questa categoria.
In particolare, la lettera a) del comma 1 inserisce nell’elenco dei reati previsti al comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p. – per i quali, a seguito di una valutazione del giudice, è esclusa l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari – anche i seguenti delitti:
· violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.);
· lesioni personali (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.
Il comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p. prevede che non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre non può applicarsi la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.
Tutti i diritti riservati | Avv. Massimo Manzini - Informativa Privacy - Cookie Policy