Con il D. lgs. n. 8/2016 il legislatore ha dato attuazione alla legge delega in tema di depenalizzazione, omettendo di elencare le fattispecie penali trasformate in illecito amministrativo ma, introducendo una clausola generale per effetto della quale vengono depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
Sono quindi state così definite le nuove sanzioni amministrative pecuniarie: A) da euro 5.000,00 ad euro 10.000,00 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo ad euro 5.000,00; B) da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo ad euro 20.000,00; C) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo ad euro 20.000,00.
Quid iuris per le ipotesi aggravate dei reati depenalizzati? Esse vengono a costituire fattispecie autonome di reato; tipico caso quello della guida senza patente che, nell’ipotesi semplice diventa illecito amministrativo punito con la sola pena dell’ammenda ma la cui recidiva nel biennio continua ad avere rilevanza penale e viene ora a costituire autonoma ipotesi di reato.
Non per tutte le fattispecie previste dalla legge delega si è dato luogo alla depenalizzazione; ciò non è accaduto ad esempio: A) per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, probabilmente sula base di un apprezzamento del bene giuridico tutelato dalla norma; B) per il reato di immigrazione clandestina.
Per altri reati già previsti, invece, in una serie di leggi speciali, il legislatore delegante ne aveva escluso la depenalizzazione, sebbene si trattasse di fattispecie punite con la sola pena della multa o dell’ammenda, in ragione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto dalla norma. Si annoverano in questo contesto le violazioni relative alle seguenti materie: urbanistica ed edilizia, ambiente e territorio, alimenti e bevande, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento dei partiti, proprietà intellettuale e industriale.
Altra strada è stata individuata per quanto concerne i reati puniti con la pena detentiva sola ,congiunta o alternativa mediante la sostituzione della sanzione penale con la sanzione amministrativa pecuniaria. Si annoverano a tale gruppo i reati previsti: A) dall’art. 11 della legge 8 gennaio 10931 n. 234 in materia di impianto e di uso di apparecchi radioelettrici privati e di rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici; B) dall’art. 171 quater della legge 22 aprile 1941 n. 633 che punisce il noleggio abusivo e la fissazione su supporto audio e video di prestazioni artistiche; C) dall’art. 3 del D. lgs. luogotenenziale 10 agosto 1945 n. 506 in tema di mancata denuncia dei beni confiscati agli ebrei; D) dall’art. 15, comma 2 della legge 28 novembre 1965n. 1329 in tema di mancato ripristino del contrassegno alterato, cancellato o reso irriconoscibile da altri su macchinari utensili; E) dall’art. 16 comma 4 del decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745, in tema di installazione abusiva di distributori di carburante per autotrazione; F) dall’art. 2 comma 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito nella legge n. 638/1983 che punisce l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, ai dipendenti, purchè l’omesso versamento non superi il limite massimo di euro 10.000,00[1]; G) dall’art. 28 comma 2 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 che sanziona l’inosservanza delle prescrizioni dettate in materia di autorizzazione alla coltivazione di piante da stupefacenti, prevedendo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00[2].
NOTE
[1] La depenalizzazione in questione appare rilevante dal momento che, proprio a causa della crisi economica, molte aziende hanno conosciuto momenti di forte difficoltà a fronteggiare l’assolvimento di tale obbligo. Preme osservare come il tardivo esercizio della delega colma una fase di incertezza che aveva caratterizzato il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge-delega ed il suo effettivo esercizio: sul punto la Cassazione è intervenuta precisando che sino all’effettivo esercizio della delega da parte del Governo l’ordinamento penale non avrebbe comunque subito mutamenti di tal che, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali avrebbe continuato ad essere sanzionato penalmente.
[2] Nell’esercitare la delega il Governo ha pertanto ritenuto di eliminare la sanzione penale al produttore legale che violi alcune prescrizioni relative all’autorizzazione, senza per questo dar luogo a scelte che implichino la depenalizzazione della condotta di coltivazione.
Tutti i diritti riservati | Avv. Massimo Manzini - Informativa Privacy - Cookie Policy