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CORONAVIRUS: quali conseguenze penali in caso di violazione delle disposizioni indicate nell'autocertificazione

L'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e l'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 disciplinano lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, prevedendo, come noto che gli spostamenti dalla propria abitazione siano giustificati da: a) comprovate esigenze lavorative; b) situazioni di necessità; c) motivi di salute; d) dall’esigenza di rientrare nel proprio domicilio, abitazione e residenza.

All’uopo il Ministero dell’Interno ha emanato un apposito modulo di “autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre n. 445” da utilizzare negli spostamenti, al fine di motivarne la ragione in presenza di controlli da parte degli Operatori delle Forze dell’ordine.

Nel modulo è espressamente indicato che l’interessato debba dichiarare di. 


1) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020; 


2) di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 


Quali conseguenze ne derivano rispetto a dichiarazioni mendaci e di inosservanza delle disposizioni suddette?

La persona che, sottoposta ai controlli degli Operatori delle Forze dell’Ordine dichiarasse a mezzo dell’autocertificazione il falso e, conseguentemente, venisse rinvenuta al di fuori del proprio domicilio, abitazione o residenza per circostanze non riconducibili a nessuna delle fattispecie di cui sopra, può essere denunciata delle Forze dell’Ordine e conseguentemente chiamata a rispondere per i reati p. e p. rispettivamente dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e 495 C.p. e dall’art. 650 C.p.


L’art. 495 del Codice Penale afferma “Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona (2) è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449]; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome[1]”.


L’art. 650 del Codice Penale afferma: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità (1) per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509] (3), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro[2]”.


Gli Operatori di Polizia, accertata a seguito del controllo la violazione delle fattispecie penali di cui sopra, trasmettono denuncia alla Procura della Repubblica territorialmente competente (ovvero dove la fattispecie di reato è stata consumata) e viene conseguentemente aperto un procedimento penale, all’esito del quale la posizione dell’indagato potrà essere o archiviata, in assenza di elementi idonei a sostenere oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’indagato stesso, o con maggiore probabilità, definita con il procedimento per decreto penale di condanna.


Il procedimento per decreto, previsto e disciplinato dagli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza per l'assenza del contraddittorio e l'emissione di un decreto penale di condanna inaudita altera parte su richiesta del PM, quando all'imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. Vengono a mancare pertanto sia l'udienza preliminare che il dibattimento.


La richiesta motivata del PM va presentata al giudice per le indagini preliminari "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato" (art. 459 c.p.p.), con l'indicazione della misura della pena.


Presupposti per tale richiesta sono: a) che si tratti di reati perseguibili d'ufficio; b) che sia stata sporta validamente querela, nei reati perseguibili a querela di parte; c) che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva.


Tale procedimento non è in ogni caso consentito qualora debba applicarsi una misura di sicurezza personale. Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna.


Con la riforma penale del 2017, il legislatore ha aggiunto un nuovo comma all'articolo 459 c.p.p., specificamente dedicato alle ipotesi di irrogazione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, con l’emissione di un decreto penale di condanna In particolare, tale comma dispone che: "Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale".


Ricevuta notifica dell’emissione del decreto penale di condanna, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso.


Ai sensi dell'art. 461 comma 2 c.p.p. la dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità: "gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso". E' anche possibile nominare un difensore di fiducia.


Con l'atto di opposizione l'imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento a norma dell'articolo 444 ma anche la messa alla prova [3].


Se manca l'opposizione o se questa viene dichiarata inammissibile, il decreto di penale di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto.


Al fine di evitare che sia sollevata l'opposizione, il codice prevede la possibilità per il PM di chiedere che il decreto penale di condanna sia emesso per una pena edittale ridotta sino alla metà. Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che esso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l'applicazione di pene accessorie e non ha efficacia di giudicato dei processi civili e amministrativi. Il reato inoltre si estingue qualora l'imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.


Se è stato richiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto di giudizio immediato previsto dall'art. 456, comma, 3 e 5. Se invece è stato chiesto il giudizio abbreviato, il giudice "fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa". Se è stato chiesto il patteggiamento il giudice fissa al PM un termine per esprimere il suo consenso. Sarà la parte a dover notificare la richiesta e il decreto al pubblico ministero. Se il PM non dà il consenso il giudice emette decreto di giudizio immediato.




NOTE

[1] L'articolo è stato così modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, poi convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125 che ha eliminato il riferimento all'atto pubblico, in quanto la formulazione originaria della disposizione in esame sembrava ricalcare fedelmente quanto disposto nell'art. 483. Le false dichiarazioni o attestazioni devono riguardare l'identità, lo stato o le qualità personali, alle quali, a differenza di quanto previsto ex art. 494, non sono direttamente ricollegabili degli effetti giuridici, potendo questi essere anche solo potenziali.

[2] Si intende per provvedimento legalmente dato dall'autorità qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonchè idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo. Si tratta di un'elencazione tassativa, giustificata dalla particolare rilevanza di tali interessi. Nello specifico le ragioni di giustizia si riferiscono ai casi di applicazione del diritto da parte del p.m. o della polizia giudiziaria. Mentre, essendo le ragioni di sicurezza pubblica riferite ai casi in cui l'attività di polizia viene posta in essere in funzione repressiva o preventiva, ne è un esempio l'ordinanza del sindaco con la quale sia stato ingiunto al titolare di un impianto di distribuzione di carburante di disattivare gli apparecchi self-service, privi di apposita autorizzazione. Sono esempi, invece, di ragioni di ordine pubblico ad esempio l'ordinanza del sindaco che, sul territorio di loro competenza, stabilisce la circolazione dei veicoli a targhe alterne. Mentre le ragioni di igiene si ritrovano ad esempio a fondamento dell'ordinanza del sindaco di sgombero delle aree occupate da rifiuti tossici. La norma ha comunque carattere sussidiario, in quanto opera solo qualora l'ordine disatteso non trovi copertura legale, anche di natura non penale. Si tratta in ogni caso di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inadempimento e inerzia nei riguardi dell'ordine espresso dal precetto.

[3] Sul punto Cass. pen., Sez. I, sent. 2 febbraio 2017 (dep. 4 maggio 2017), n. 21324, Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico, Ric. Pini ha statuito che la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, presentata contestualmente all’opposizione ad un decreto penale di condanna sia del giudice per le indagini preliminari, ponendosi in contrasto con altra pronuncia della Suprema Corte che, viceversa ha radicato nel giudice del dibattimento tale competenza.

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